Alcuni interventi relativi al 110%, come il cappotto termico, vanno naturalmente a modificare spessori e altezze del fabbricato su cui si lavora.
La nuova legge, allora, decide di sterilizzare queste modifiche dal punto di vista degli effetti del Codice civile. Il decreto convertito spiega che «gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all ’articolo 873 del Codice civile ». Non ci si dovrà preoccupare, insomma, degli effetti civilistici di eventuali modifiche.
Approccio sulle irregolarità
Il decreto convertito spiega che «le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata».
Insomma, il perimetro per accertare irregolarità, e revocare il 110%, si restringe. Anche perché poi il Dl spiega che «nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione». Quindi, il principio è che la decadenza non dovrà travolgere tutto l’incentivo.
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